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Riflessione circa il documento finale della seconda sessione della XVI Assemblea generale del Sinodo dei Vescovi (parte seconda)

emanuele sinese libertĂ  e persona Nov 23, 2024

di Emanuele Sinese

Cosa sono le Conferenze episcopali? 

Sono le assemblee dei Vescovi di una nazione o di un determinato territorio. Esse hanno la funzione di promuovere il bene della Chiesa. Ne sono membri tutti gli ordinari di ciascun rito, i coadiutori, i Vescovi ausiliari e i Vescovi titolari della Santa Sede.  

Agli albori 

Le Conferenze episcopali vennero istituite con gli aggiornamenti apportati dal Concilio Ecumenico Vaticano II, che riconobbe la necessità di riunire i differenti Vescovi di una nazione o regione, affinché si confrontassero e decidessero in materia di fede. Il 6 agosto 1966 mediante il Motu Proprio Ecclesiae Sancae si dispose la ferma volontà di istituire le Conferenze nei territori e paesi che ne erano sprovvisti.  

Conferenze episcopali e Sinodo 2024 

Il documento finale del Sinodo al n. 125 esordisce così: 

Le Conferenze Episcopali esprimono e realizzano la collegialità dei Vescovi per favorire la comunione tra le Chiese e rispondere in modo più efficace ai bisogni della vita pastorale. Sono uno strumento fondamentale per creare legami, condividere esperienze e buone pratiche tra le Chiese, adattare la vita cristiana e l’espressione della fede alle diverse culture. Hanno anche un ruolo importante nello sviluppo della sinodalità, con il coinvolgimento dell’intero Popolo di Dio. Sulla base di quanto emerso durante il processo sinodale, si propone: 

a) di raccogliere i frutti della riflessione sullo statuto teologico e giuridico delle Conferenze episcopali;

b) di precisare l’ambito della competenza dottrinale e disciplinare delle Conferenze Episcopali. Senza  compromettere l’autorità del Vescovo nella Chiesa a lui affidata né mettere a rischio l’unità e la  cattolicità della Chiesa, l’esercizio collegiale di tale competenza può favorire l’insegnamento autentico  dell’unica fede in un modo adeguato e inculturato nei diversi contesti, individuando le opportune  espressioni liturgiche, catechetiche, disciplinari, pastorali, teologiche e spirituali (cfr. AG 22); 

c) di procedere a una valutazione dell’esperienza del reale funzionamento delle Conferenze episcopali,  dei rapporti tra gli episcopati e con la Santa Sede, per individuare le riforme concrete da attuare. Le  visite ad limina Apostolorum potranno essere un’occasione propizia per tale valutazione; 

d) di fare in modo che tutte le Diocesi siano parte di una Provincia ecclesiastica e di una Conferenza  episcopale (cfr. CD 40); 

e) di specificare il vincolo ecclesiale che le decisioni prese da una Conferenza episcopale generano,  rispetto alla propria Diocesi, per ciascun Vescovo che ha partecipato a quelle stesse decisioni. 

Il Sinodo ha la ferma volontà di riflettere sullo statuto teologico e giuridico delle Conferenze episcopali, di valutarne il funzionamento mediante le visite ad limina Apostolorum e di concedere a tutte le Diocesi di appartenere ad una provincia ecclesiastica, ossia di unirsi e sottoporsi alla guida dell’Arcivescovo Metropolita, il quale conduce la diocesi più antica di una regione. 

Chi è l’Arcivescovo Metropolita? 

➔ Nella Chiesa cattolica è un Vescovo che presiede una provincia ecclesiastica, quindi una circoscrizione che unisce più diocesi di una regione. Egli è il Vescovo più rilevante. La sua sede è definita metropolitana e le altre sedi diocesane suffraganee, in quanto sono in relazione con essa. Dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II la relazione tra le sedi suffraganee e il metropolita è divenuta principalmente formale, anche se il Codice di Diritto Canonico assegna al metropolita differenti funzioni:  

➔ vigilare sulla fede e informare il Sommo Pontefice di eventuali abusi 

➔ svolgere con approvazione da parte della Santa Sede la visita canonica(visita pastorale) nel caso che il Vescovo suffraganeo la trascuri 

➔ costituire un tribunale ecclesiastico per i procedimenti conclusi in prima istanza in una diocesi suffraganea 

➔ svolgere eventuali inchieste su presunti casi di abusi sessuali commessi da Vescovi o prelati sottoposti alla sua giurisdizione 

Il documento finale del Sinodo al n. 127 illustra quanto segue:  

Nelle Assemblee ecclesiali (regionali, nazionali, continentali) i membri, che esprimono e rappresentano la varietà del Popolo di Dio (Vescovi compresi), partecipano al discernimento che permetterà ai Vescovi, collegialmente, di assumere le decisioni alle quali sono tenuti in forza del ministero loro affidato. Questa esperienza mostra come la sinodalità permette di articolare concretamente il coinvolgimento di tutti (il santo Popolo di Dio) e il ministero di alcuni (il collegio dei Vescovi) nel processo delle decisioni relative alla missione della Chiesa. Si propone che il discernimento possa includere, in forme adeguate alla diversità dei contesti, spazi di ascolto e di dialogo con gli altri cristiani, i rappresentanti di altre religioni, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e la società nel suo complesso. 

I rappresentanti del Sinodo propongono che le assemblee ecclesiali dialoghino con le altre confessioni cristiane, i rappresentanti delle altre religioni e le istituzioni pubbliche sulla missione della Chiesa. Sorge immediata l’istanza: quale forma di dialogo?

Il Concilio Ecumenico Vaticano II si impegnò affinché vi fosse una ricostituzione con le altre forme di confessione cristiana; i Padri Conciliari inoltre riconobbero di rilevante importanza il confronto con le altre forme di religiosità, purché non si mutassero le verità di fede cristiana, sostanzialmente il Depositum Fidei. Come possono membri di altre religioni decidere sulla missione della Chiesa? La Madre Chiesa ancora oggi ha fisso il monito di Gesù riportato dall’evangelista Marco (16, 15): «Andate per tutto il mondo, predicate il vangelo a ogni creatura>>. La funzione della Chiesa è l’annuncio del Vangelo alle genti, la riscoperta dell’identità cristiana che l’Occidente sembra aver smarrito e l’attesa della Parusia, quindi del ritorno glorioso di Cristo Gesù. Si è membra attive della Chiesa in virtù del Battesimo e non di un vago e comune “sentimento “ religioso, che tende ad unificare le varie forme di fede. La dichiarazione Dominus Iesus circa l’unicità e universalità salvifica di Cristo e della Chiesa ha ribadito che solo e attraverso il Salvatore che è Cristo Gesù si giunge alla salvezza. Si riconosce certamente la presenza dei Semina Verbi nelle altre forme di religiosità, le quali risultano essere deficitarie perché non hanno incontrato Cristo. La Chiesa guarda con rispetto le altre religioni, ne loda la volontà da parte degli adepti di ricercare Dio e ne riconosce in taluni riti la presenza del divino, ma esse non sono alla stregua della Chiesa la quale è sacramento visibile dell’invisibile. Se per missione si intende la sola realtà sociale, come l’attenzione agli strati sub culturali, azione decisamente doverosa, bisogna tuttavia perseguire delle soluzioni reali affinché chi verte in condizioni di indigenza possa essere riabilitato. In codesto frangente è opportuno che ogni singola Diocesi dialoghi con le pubbliche istituzioni, in quanto le richieste sempre più copiose di mutuo aiuto possano essere esaudite. Si conferma però che oltre all’ausilio materiale, va anche salvaguardata anche la vita di fede, perché ogni anima sia sempre più conforme al Divin Maestro.  

Il documento al n. 129 esordisce così:  

Per realizzare una «salutare “decentralizzazione”» (EG 16) e un’efficace inculturazione della fede, è necessario non solo riconoscere il ruolo delle Conferenze episcopali, ma anche rivalutare l’istituzione dei Concili particolari, sia provinciali che plenari, la cui celebrazione periodica è stata un obbligo per gran parte della storia della Chiesa e che sono previsti dal diritto vigente nell’ordinamento latino (cfr. CIC can. 439-446). Essi dovrebbero essere convocati periodicamente. La procedura per il riconoscimento delle conclusioni dei Concili particolari da parte della Santa Sede (recognitio) dovrebbe essere riformata, per incoraggiare la loro tempestiva pubblicazione, indicando termini temporali precisi o, nel caso di questioni puramente pastorali o disciplinari (non riguardanti direttamente questioni di fede, morale o disciplina sacramentale), introducendo una presunzione giuridica, equivalente al consenso tacito. 

Cosa si indica con Concilio particolare ? 

Sono le assemblee di tutte le Chiese di un determinato territorio. 

Cosa si intende per Concilio plenario? 

E’ la riunione di tutte le Chiese di una medesima Conferenza episcopale 

Concilio provinciale cosa denota? 

E’ la convocazione di tutte le Chiese particolari di una provincia ecclesiastica, richiamato ogni volta che il Metropolita lo reputa opportuno. A esso hanno diritto di partecipazione con voto i Vescovi diocesani, i Vescovi ausiliari, gli abati e Amministratori Apostolici. Lo scopo della decentralizzazione consta nel proponimento di voler decidere in merito a questioni giuridiche, pastorali e disciplinari e non di fede, morale e sacramentale. Si ribadisce però che le sopra citate argomentazioni (giuridiche, pastorali) sono in circolarità ermeneutica con la vita sacramentale, in conseguenza di fede. 

FONTE : Libertà e Persona

 

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