Green pass: dalla dittatura sanitaria a quella digitale. Vademecum- 17/07/21
Jul 23, 2022COMUNICATO
E’ istruttivo leggere la definizione del green pass contenuta nel sito del governo per accorgersi di come il sigillo verde non sia l’ultima trovata per fronteggiare una presunta emergenza sanitaria, ma la completa marchiatura digitale della popolazione italiana in cambio dell’esercizio, comunque controllato, limitato e revocabile, delle proprie libertà fondamentali. Si tratta di un ricatto sintetizzabile nell’aut aut: o ti sottoponi al siero genico sperimentale, assumendoti totalmente ed esclusivamente la responsabilità degli effetti avversi (che sono tanto più gravi, quanto più è bassa l’età della cavia) o sei condannato alla morte civile – e religiosa. Riportiamo di seguito le informazioni tratte dal sito appositamente predisposto dal governo e intitolato: Certificazione Verde Covid-19. EU digital COVID certificate (per chi volesse approfondire in appendice è riprodotto il testo del DL relativo 105 del 23/7/2021): È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni: La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per: Dal 6 agosto servirà, inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività: La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età (ossia fino a 11 anni) dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per queste persone verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo. Ci limitiamo ad evidenziare solo due tra le tante palesi violazioni di ogni principio di convivenza civile e democratica: Alla luce di quanto sopra, presentiamo una serie di riflessioni: Come possiamo difenderci? Con il dl 105 ci troviamo di fronte ad abuso plurimo di normative, artatamente confusionarie, e ad una babele di provvedimenti riesumati. All’ormai tragicamente consueto sfregio di ogni principio di diritto naturale, si aggiunge la violazione specifica dell’art. 3 della Costituzione con l’introduzione di una discriminazione incompatibile con il Regolamento CE 953/21, che ha ribadito la risoluzione del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 2021 n. 2361 confermando e garantendo la tutela della libera scelta rispetto alla vaccinazione. Il dl assegna la titolarità del controllo del green pass agli esercenti, quando invece l’unico titolare dei dati sanitari è l’Autorità Sanitaria. Il presunto obbligo giuridico è quindi inapplicabile perché manca del presupposto di titolarità di chi lo esige e che non ha alcuna legittimazione a chiedere tali dati. La richiesta di green pass è quindi totalmente illegittima, e altrettanto illegittimo per gli esercenti sarebbe pretenderne l’esibizione da parte dei clienti i quali, di conseguenza, non hanno nessun obbligo di fornire alcun dato sanitario privato. Inoltre il dl 105 assegna agli esercenti la titolarità della privacy, con la conseguente responsabilità civile e penale di acquisire, trattare e conservare i dati dei clienti (informazioni personali che comprendono dati anagrafici, sanitari, giudiziari) in base alla normativa vigente e all’interesse pubblico. Può quindi controllare il marchio verde ma non può usare l’app di verifica, che è personale e subordinata alla concessione – da parte del singolo che l’ha scaricata sul proprio smartphone – dei propri dati alla ditta fornitrice dell’app. L’esercente si troverebbe a controllare dati per conto terzi (Ministero della Salute) senza esserne un dipendente (funzionario ASL), posto che il green pass può essere considerato alla stregua di un estratto del Fascicolo Sanitario Elettronico (il cui accesso è consentito solo a determinate figure sanitarie e professionali, previo consenso del paziente); inoltre non ha il controllo dei dati che non è neanche titolato a richiedere. Si configurerebbe quindi il reato di traffico illecito di dati sensibili sanitari sotto la sua totale responsabilità, posto che il cliente “controllato” dovrebbe come minimo dare consenso scritto dopo debita informativa e sottoscrizione di liberatoria. Infine, l’esercente non può incrociare il green pass con i documenti d’identità (prerogativa esclusiva delle Forze dell’Ordine), ed è gravissimo che sull’App siano presenti anche i dati anagrafici. Di conseguenza, se l’esercente fa entrare chiunque senza problemi rischia al più un verbale di accertamento (non la chiusura da parte delle Forze dell’Ordine, in quanto sanzione accessoria sulla sanzione amministrativa, che quindi spetta al Prefetto). Pertanto, se dovesse arrivare un’eventuale sanzione si seguirà l’iter per l’impugnazione o avanti al Prefetto o successivamente avanti all’autorità giudiziaria. Al contrario, richiedere il green pass esporrebbe l’esercente alla commissione di una serie di reati legati alla violazione della Privacy, che includono anche profili penali, pene pecuniarie e risarcimenti non quantificabili. Per i titolari degli esercizi commerciali rientranti nel dl 105 il consiglio è quindi di non richiedere alcun green pass. Qualora dovessero ricevere una visita ispettiva da parte di esponenti delle forze dell’ordine (che, paradossalmente, allo stato, non hanno alcun obbligo di munirsi di green pass e quindi non sarebbero in possesso in primis loro stessi del marchio verde lasciapassare per entrare nella struttura ristorativa che pretenderebbero di verificare), potrebbero in realtà anche rifiutarne l’ingresso se non muniti di green pass, o rispondere che tutto è in regola e che non sono autorizzati a mostrare informazioni il cui unico titolare è l’Autorità Sanitaria. Lo stesso tipo di risposta vale anche per i clienti (per i quali oltretutto il dl 105 non prevede alcuna sanzione, anche se non mancherà chi – ignorando- le eleverà) che ricevessero la stessa richiesta dalle forze dell’ordine – che peraltro non avrebbero alcun titolo per disturbarli, non svolgendo in quel momento attività di indagine o di polizia per commissione di reati e all’interno di un esercizio privato: “Non esibisco alcun green pass perché chi me lo richiede non è titolato ad esigerlo” oppure: “Ho già regolarizzato tutto con il titolare della struttura” . Rientrando tutta la materia nel campo degli illeciti amministrativi, la cui contestabilità è – come visto – farcita di illegittimità, l’eventuale dichiarazione non conforme rientra pienamente nella indiscutibile legittima difesa. E’ quindi ora di reagire su diversi fronti, anzitutto con la disobbedienza civile e con il boicottaggio delle attività che chiederanno il green pass. Di fronte alla richiesta di esibizione del marchio verde per l’accesso a servizi o strutture, è necessario rifiutarsi categoricamente, facendo notare che impedire l’accesso a chi non dispone del green pass rientra nell’incitamento all’odio per ragioni politiche (si tratta infatti di discriminazione politica, che nulla ha a che vedere con le millantate ragioni sanitarie). A tali motivazioni si possono aggiungere quelle di carattere religioso di fronte a vaccini contaminati dall’aborto (infatti quelli commercializzati nel nostro paese utilizzano tutti linee cellulari di feti abortiti). Se l’esercente dovesse insistere, dunque, o si decide di boicottarlo andando altrove, magari dicendoglielo così da raffigurargli concretamente il mancato guadagno, o lo si può esortare a chiamare le forze dell’ordine. In ogni caso si provvederà a lasciare una recensione negativa e a segnalarlo ai propri contatti o in rete, dove esistono già applicazioni e gruppi a tale scopo. Alcuni esercizi commerciali hanno cambiato immediatamente registro, dopo una manciata di recensioni negative sui social per questo motivo. Esistono già diversi casi. Anche noi di Iustitia in Veritate possiamo peraltro attivarci con azioni legali singole o collettive per difendere i diritti di chi – esercente o avventore – voglia reagire contro questa ennesima impostura legislativa sul green pass. Far dipendere l’accesso ad un bar o ad una palestra dal possesso di un simile documento può infatti costituire un reato, e la normativa in questione è inapplicabile perché contrastante con la Costituzione e tutta la normativa della stessa Unione Europea. Esiste poi la possibilità di manifestare pubblicamente il proprio dissenso. E’ importante partecipare alle manifestazioni che si stanno moltiplicando nel nostro paese, sull’esempio di quello che sta accadendo in altre nazioni europee, in primis la Francia. Sabato 24 luglio migliaia di italiani sono scesi nelle piazze di 80 città a protestare contro il gravissimo attentato alla propria libertà e dignità di uomini liberi. Iniziative simili continueranno e probabilmente si intensificheranno nelle prossime settimane. Questa è una fondamentale battaglia di civiltà da cui dipenderà il nostro futuro e quello dei nostri figli. Casistiche di interesse. Molti ci hanno scritto sottoponendo diverse situazioni; ne riportiamo alcune tra le più rilevanti: L’imposizione del marchio verde per l’accesso è condizione per la risoluzione del contratto, richiedendo il rimborso. E’ possibile chiedere anche il risarcimento dei danni (es. da vacanza rovinata). Anche qui vale il suggerimento generale: rifiutarsi di esibire il green pass con le motivazioni sopra descritte, con eventuale boicottaggio della struttura (se necessario). Far comunque valere le proprie ragioni anche se chiaramente trattandosi di struttura pubblica il contesto è diverso: “Ho scelto di non avere il marchio verde con me per motivi politici. Questa è discriminazione politica”. Chiedere che venga chiamato il direttore responsabile e/o agire come sin qui esposto. In questo caso è possibile presentare denuncia per ostacolo nell’accesso a struttura pubblica e/o per omissione soccorso. I titolari degli esercizi interessati dal dl 105 non sono autorizzati a imporre il green pass ai propri dipendenti (che nei fatti si tradurrebbe nell’imposizione del siero genico sperimentale, per evitare il disagio fisico, psichico e economico di sottoporsi a continui tamponi). Ricordiamo la posizione del Presidente della Camera Fico, che ha bocciato la proposta di Confindustria sul pass obbligatorio per i dipendenti sui luoghi di lavoro, ribadendo invece la piena libertà di accesso al Parlamento. Non solo quindi ai parlamentari non è richiesto alcun green pass per recarsi al lavoro, ma neppure per servirsi del ristorante di Montecitorio. Ne consegue che anche per l’accesso alle mense aziendali non deve essere richiesta l’esibizione di alcun marchio verde. Milano, 30/7/2021 APPENDICE DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 GU (qui) Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attivita’ sociali ed economiche. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione; Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della liberta’ di circolazione per ragioni sanitarie; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a) la Zona bianca, alla lettera b) la Zona gialla, alla lettera c) la Zona arancione e alla lettera d) la Zona rossa; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali e’ stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’ dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale; Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica; Considerato che l’attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettivita’; Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono i presupposti per la proroga dello stato emergenza dichiarato con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021; Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del predetto virus; Considerata la necessita’ di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Dichiarazione stato di emergenza nazionale 1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e’ ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021. Art. 2 Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021.». All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 2. All’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 16 le parole «e sue eventuali modificazioni» sono sostituite dalle seguenti «da modificarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»; b) il comma 16-quinquies e’ abrogato; c) il comma 16-septies e’ sostituito dal seguente: «16-septies. Sono denominate: a) “Zona bianca”: le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l’incidenza settimanale dei contagi e’ inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive; 2) l’incidenza settimanale dei contagi e’ pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni: 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e’ uguale o inferiore al 15 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e’ uguale o inferiore al 10 per cento di quelli comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione puo’ essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia’ esistenti e destinati ad altre attivita’; b) “Zona gialla”: le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l’incidenza settimanale dei contagi e’ pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a); 2) l’incidenza settimanale dei casi e’ pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e’ uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e’ uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione puo’ essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia’ esistenti e destinati ad altre attivita’; c) “Zona arancione”: le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi e’ pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere a), b) e d); d) “Zona rossa”: le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi e’ pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni: 1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e’ superiore al 40 per cento; 2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e’ superiore al 30 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione puo’ essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia’ esistenti e destinati ad altre attivita’.». Art. 3 Impiego certificazioni verdi COVID-19 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/21/21G00104/sg ), dopo l’articolo 9 e’ inserito il seguente: «Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). – 1. A far data dal 6 agosto 2021, e’ consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attivita’: a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso; b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attivita’ al chiuso; e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7; f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita’ al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita’ di ristorazione; h) attivita’ di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino’, di cui all’articolo 8-ter; i) concorsi pubblici. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attivita’ di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per eta’ [fino a 12 anni] dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalita’ digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, per le finalita’ di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo. 4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita’ di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attivita’ avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita’ indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. 5. Il Ministro della salute con propria ordinanza puo’ definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.». 2. All’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/21/21G00104/sg ), il comma 10-bis e’ sostituito dal seguente: «10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 8-bis, comma 2, e 9-bis del presente decreto, nonche’ all’articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.». Art. 4 Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, i commi 3 e 4 sono abrogati; b) all’articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole «e dei reparti di pronto soccorso» sono inserite le seguenti: «nonche’ dei reparti delle strutture ospedaliere»; c) all’articolo 5: 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso e’ consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. In zona bianca, la capienza consentita non puo’ essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non puo’ essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non puo’ comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attivita’ devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non e’ possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonche’ le attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. 2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona bianca, la capienza consentita non puo’ essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non puo’ essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non puo’ essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attivita’ devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non e’ possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.»; 2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «In zona» sono inserite le seguenti: «bianca e» e il secondo periodo e’ soppresso; 3) i commi 2-bis e 4 sono abrogati; d) all’articolo 5-bis, comma 1, dopo le parole “In zona” sono inserite le seguenti: «bianca e»; e) all’articolo 9: 1) al comma 3, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo e’ rilasciata altresi’ contestualmente all’avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV2 e ha validita’ dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.»; 2) il comma 9 e’ sostituito dal seguente: «9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.»; 3) al comma 10, terzo periodo, le parole «Nelle more dell’adozione del predetto decreto» sono soppresse; f) all’articolo 13: 1) al comma 1, le parole «e 8-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 8-ter e 9-bis», ed e’ aggiunto in fine il seguente periodo: «Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da uno a dieci giorni.»; 2) al comma 2 le parole «di cui all’articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «in formato digitale o analogico». Art. 5 Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi 1. Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d’intesa con il Ministro della salute, un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo tiene conto in particolare dell’esigenza di agevolare ulteriormente i minori di eta’ compresa tra i 12 e i 18 anni. 2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei testi antigenici rapidi di cui al comma 1, e’ autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2021, a valere sulle risorse di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3. 3. All’articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, apportare le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole «2021 e 2022» sono sostituite dalle parole «2021, 2022 e 2023»; b) al secondo periodo, le parole: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l’anno 2021 e a 55 milioni di euro per l’anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 e a 45 milioni di euro per l’anno 2023». 4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede: a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Art. 6 Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. Art. 7 Misure urgenti in materia di processo civile e penale 1. Le disposizioni di cui all’articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021. 2. Le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all’articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione e’ fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021. Art. 8 Modifiche all’articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020 1. All’articolo 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio, fino al 31 dicembre 2021, delibera in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. In relazione alle esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle attivita’ istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle sezioni riunite in sede di controllo, fino al 31 dicembre 2021, e’ composto dai presidenti di coordinamento e da quindici magistrati, individuati, in relazione alle materie, con specifici provvedimenti del presidente della Corte dei conti, e delibera con almeno dodici magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.». Art. 9 Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilita’ 1. All’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 ottobre 2021». 2. Per il periodo dal 1° luglio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi’ come modificato dal presente articolo. 3. All’articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, le parole «157 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «173,95 milioni di euro». 4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a 16,950 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede: a) per 8,475 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) per 8,475 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. Art. 10 Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria 1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 marzo 2022 non e’ richiesto il corso previsto dall’articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria. Nel periodo di cui al presente articolo si applica il regime di cui al secondo periodo dell’articolo 5, comma 5, del citato decreto-legge n. 107 del 2011. Art. 11 Fondo per il sostegno delle attivita’ economiche chiuse 1. Una quota, pari a 20 milioni di euro del Fondo per il sostegno delle attivita’ economiche chiuse di cui all’articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2018, n. 93, e’ destinata in via prioritaria alle attivita’ che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Per l’attuazione della presente disposizione si applicano, in quanto compatibili, le misure attuative previste dal predetto articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021. Art. 12 Disposizioni transitorie e finali 1. Resta fermo, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020, dal decreto-legge n. 33 del 2020 e dal decreto-legge n. 52 del 2021. 2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020. 3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 621, e’ inserito il seguente: «621-bis. La competente struttura per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l’acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Per il servizio di assistenza tecnica per l’acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 e’ autorizzata, per l’anno 2021, la spesa di 1 milione di euro. 4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1 milione di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Art. 13 Disposizioni finanziarie 1. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 14 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 23 luglio 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Speranza, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Cartabia fonte : http://www.iustitiainveritate.org/green-pass-dalla-dittatura-sanitaria-a-quella-digitale-vademecum/
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